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Capo
I
ORIGINE E SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE
Art.1
La Pubblica Assistenza Croce Bianca Rapallese, con sede in
Rapallo piazza Cile 5, è sorta il primo luglio 1907
per iniziativa dei signori Roberto Croce, avv. Andrea Canessa,
Emanuele Vanasco, Giovanni Felugo, Leopoldo Noce, Emilio Viacava,
notaio Prospero Antola, avv, Ugo Bontà, dr. Gerolamo
Queirolo, dr. Agostino Canessa, Giovanni Queirolo, Luigi Venturini,
Andrea Massone, Nicolò Vanessa
Nell'anno 1908 i militi accorsero, con le barelle a mano dell'epoca,
a prestare la propria opera a favore delle vittime del terremoto
di Messina e nel 1911 l'allora Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei
Ministri, conferì una menzione onorevole all'Associazione.
Nel 1963 l'Associazione, continuando la generosa opera umanitaria,
mandò mezzi e militi per il soccorso delle popolazioni
colpite dal disastro delle diga del Vajont, inviò soccorsi
nel 1966 nelle zone alluvionate di Piove di Sacco e nel 1976
in occasione del terremoto del Friuli. Nel 1994 nella città
di Alessandria e nel 1995 nella città di Rapallo partecipò
all'opera di soccorso in occasione di eventi alluvionali ed
anche in queste circostanze ottenne riconoscimenti ed encomi
da parte delle Autorità.
L'Associazione è eretta in Ente Morale con il Decreto
di approvazione dello Statuto nell'anno 1967 (DPR 5/9/67 numero
1408); seguì il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta
Regionale Ligure numero 250 del 9 febbraio 1996.
Art.
2
L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di recare
soccorso in tutte le pubbliche calamità e nei privati
infortuni, di provvedere alla assistenza ed al trasporto degli
infermi e di compiere gratuitamente tutte le opere atte a
sollevare l'infermo, l'infortunato, ed il sofferente, senza
distinzioni di classi sociali, di religione e di partito.
Art.
3
Per il migliore conseguimento dei suoi fini istituzionali,
l'Ente dovrà mantenersi estraneo ad ogni questione
e manifestazione politica.
Art.4
L'Associazione dispone di un patrimonio del valore complessivo
di lire 493.922.941, e trae le risorse necessarie all'attuazione
dei suoi scopi da:
-contributi degli aderenti;
-contributi di privati;
-contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-contributi di organismi internazionali;
-donazioni e lasciti testamentari;
-rimborsi derivanti da convenzioni;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
Art.
5
L'Associazione ha una bandiera, un sigillo ed un distintivo
nei quali tutti in campo azzurro, splende una croce bianca
affiancata dallo stemma del comune di Rapallo e la iscrizione
"P.A. Croce Bianca Rapallese".
Capo
II
DEI SOCI
Art.
6
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere iscritti
all'Istituzione persone di ambo i sessi, purchè abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età e possiedano i
requisiti di moralità e di buona condotta. Sono pure
ammessi in qualità di aspiranti soci i giovani sino
all'età di 18 anni.
Art.
7 I soci sono divisi nelle seguenti categorie:
Onorari: i soci che abbiano acquisito meriti eccezionali nei
riguardi dell'Associazione ovvero Autorità e Personalità
che abbiano dimostrato un particolare interessamento verso
l'Istituzione.
Effettivi: i soci con l'impegno del servizio attivo. Gli appartenenti
a questa categoria che, per la durata del servizio, per le
prestazioni rese, ovvero per gli atti di valore, abbiano conseguito
particolari benemerenze nei riguardi dell'Istituzione potranno
essere insigniti dell'onorificenza "Socio Benemerito"
e "Bracciale d'Oro" i cui criteri di assegnazione
sono rinviati al Regolamento attuativo.
Sostenitori: coloro che assumono l'impegno di versare alla
Istituzione a quota annua fissata per la categoria, dal Consiglio
di Amministrazione, ovvero abbiano fatto, "una tantum"
una cospicua oblazione.
Contribuenti: coloro che assumono l'impegno di versare una
quota annua più ridotta di quella fissata per i Soci
sostenitori; se medici assumono la qualifica di "Socio
Sanitario".
L'ammissione ed il riconoscimento della appartenenza a ciascuna
delle categorie sopra indicate, è determinata dal Consiglio
di Amministrazione.
Le quote, la scadenza e le modalità dei pagamenti sono
determinate dal Regolamento Attuativo.
Art.
8 Perdono automaticamente la qualità di socio
coloro che vengano a trovarsi in uno dei casi previti dall'articolo
2 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058 e successive modificazioni,
eccezione fatta per i falliti.
L'Assemblea dei soci può inoltre radiare dall'albo
sociale, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento,
gli iscritti che senza giustificato motivo no provvedano puntualmente
al pagamento delle quote sociali, nonché quando il
socio abbia tenuto una condotta incompatibile con le finalità
e la natura dell'Ente.
Capo
III
DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Art.
9 Le
Assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo almeno una volta all'anno per l'esame
del bilancio dell'esercizio precedente.
Le altre ogni volta che lo richieda un bisogno urgente sia
per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da
almeno un decimo dei soci.
Art. 10
Le Assemblee sono indette e presiedute dal Presidente dell'Istituzione
e in caso di sua assenza o di latro impedimento dal vice-presidente
e in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano
di nomina e, a pari anzianità, dal più anziano
di età. Potrà presiedere altro socio solo si
proposta del Presidente, approvata dall'Assemblea.
Art.
10
Le Assemblee ordinarie avranno luogo non oltre il mese di
marzo di ogni anno.La convocazione dell'Assemblea ordinaria
deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della
data fissata, a mezzo TV private e/o manifesti murali e/o
quotidiani locali e/o altri mezzi idonei a garantire la massima
partecipazione. L'avviso conterr l'ordinedel giorno, la data
ed il luogo della riunione e l'ora della prima e della seconda
convocazione, e sarà affisso nella sede sociale.
Art.
11
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che
siano in regola col pagamento delle quote sociali. Sono esclusi
gli aspiranti soci.
Art.
12
Ogni socio ha diritto ad un voto che può delegare,
con atto scritto, ad un altro socio. Ogni socio non può
avere più di una delega. Per la validità delle
adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della
metà più uno dei oci o dei loro delegati. In
seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento
di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio
di quello componente il Consiglio di Amministrazione.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
Art.
13
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi. I processi verbali vengono sottoscritti
dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.
Art.
14
L'Assemblea Generale dei soci delibera le modifiche dello
statuto, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione,
riservando almeno tre posti ai Soci Effettivi (ivi compresi
Benemeriti e Bracciali d'Oro) ed almeno tre posti complessivamente
a Soci Onorari, Sostenitori e Contribuenti (ivi compresi i
Sanitari). Nomina inoltre i compoenti del Consiglio di Disciplina
e i Revisori dei conti, che devono essere scelti tra i soci
estranei al consiglio di Amministrazione, e che non rivestono
altre cariche sociali, ed adotta gli eventuali provvedimenti
di radiazione dei soci.
Art. 15
Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e finchè
questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni
dell'Assemblea Generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione.
Qualora entro un anno il citato limite non sia raggiunto,
l'Ente si estingue.
Capo
IV
DEL CONSIGIO
D'AMMINISTRAZIONE
Art.
16
L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione
di quindici membri, eletto dall'Assemblea Generale dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione elegge un presidente onorario
da scegliersi tra i soci distitisi per spiciali meriti, che
potrà partecipare ai lavori del Consiglio stessa senza
diritto di voto.
Lo stesso Consiglio elegge inoltre tra i suoi componenti:
-un presidente effettivo;
-un vicepresidente;
-un direttore dei servizi;
-un tesoriere;
-un segretario.
Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti
possono essere sempre riconfermati.
Art.
17
Decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione
che senza motivo non intervengano a tre sedute consecutive.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio
Capo
V
ADUNANZA ED ATTRIBUZIONI DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Art.
18
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate
dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Ha l'obbligo
di convocarle quando ne sia fatta domanda scritta e motivata
da almeno due dei componenti il Consiglio.
Art.
19
Le
deliberazioni del Consiglio sono prese con l'intervento della
metà più uno dei componenti ed a maggioranza
assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti,
hanno sempre uogo a voti segreti quando si tratti di questione
concernenti persone.
A parità di voti la proposta si intende respinta.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che in una determinata
questione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto
con quello dell'ente deve darne notizia al consiglio e deve
astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.
Art. 20
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Consigliere
segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti
alla seduta.
Quando qualcuno degli interventi si allontana o ricusa di
firmare, ne è fatta menzione.
Art.
21
Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Istituzione,
soprintende al suo regolare funzionamento e delibera i regolamenti,
promuove, quando occorra la modificazione dello statuto, nomina,
sospende e licenzia gli impiegati o salariati; delibera in
genere si tutti gli affari che interessano l'Ente, che non
siano devoluti alla competenza dell'Assemblea.
Capo
VI
ATTRIBUZIONI DEL
PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Art.
22
Il Presidente dell'Istituzione ne è il legale rappresentante
in tutti gli atti amministrativi, contrattuali e giudiziali;
cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea
dei soci e dal consiglio di Amministrazione e può sospendere
in caso di urgenza i soci che siano incorsi in gravi mancanze
disciplinari. Tale provvedimento dovrà essere confermato
entro trenta giorni dal Consiglio di Disciplina.
In caso di urgenza, adotta tutti i provvedimenti necessari
per il regolare funzionamento dell'Ente, salvo a riferire
al Consiglio, in adunanza da convocarsi nel più breve
tempo, e comunque entro trenta giorni; laddove il Consiglio
non ratifichi detti provvedimenti, essi perderanno retroattivamente
efficacia, salvi i diritti dei terzi.
Art.
23
Il Vicepresidente ha l'incarico di coadiuvare il Presidente
e di sostituirlo in casi di irreperibilità o altro
impedimento; nei confronti dei terzi l'agire del Vicepresidente
è sufficiente attestazione dell'impedimento o dell'irreperibilità.
Capo
VII
DEI REVISORI DEI CONTI
Art.
24
I revisori dei conti in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea
Generale dei Soci, durano in carica quattro anni e possono
sempre essere confermati nell'incarico.
Art.
25
I revisori dei conti esprimono collegialment il proprio parere
sulla forma e contenuto dei bilanci, esaminando periodicamente
i libri contabili ed eseguendo frequenti riscontri di cassa;
intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
riguardanti i bilanci stessi.
Capo
VIII
CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Art.
26
Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri
eletti annualmente dall'Assemblea dei soci ed è presieduto
dal socio che ha riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio di Disciplina giudica su tutte le questioni inerenti
al comportamento dei scoi sottoposte al suo esame dal Consiglio
di Amministrazione e può infliggere le seguenti sanzioni:
1) semplice ammonimento;
2) sospensione da quindici giorni a sei mesi;
3) sospensione da sei mesi a due anni.
Delibera a voti palesi, sentiti l'incolpato e i testimoni
e presa visione dei documenti relativi alla mancanza. Quando
ne ricorrono i presupposti propone all'Assemblea la radiazione.
Capo
IX
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Art.
27
Tutte le cariche associative sono gratuite; è pure
gratuita l'attività prestata dai Soci i quali non possono
essere retribuiti in alcun modo, neppure dal beneficiario
dell'intervento.
La pianta organica, i sistemi di nomina, i diritti e doveri,
le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel
regolamento Organico.
Sono pure materia di disposizioni regolamentari: le norme
generali per l'esecuzione dei pagamenti; il sistema di nomina
delle Commissioni per mandati speciali come feste di beneficenza
e premiazioni dei soci; la disciplina interna; la assegnazione
dei punti di merito e dei premi per i servizi prestati dai
soci e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento
dell'Istituzione.
Art.
28
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.
Il bilancio consuntivo, che si compone di situazione patrimoniale
e conto economico,. E dal quale dovranno risulare i beni dell'Ente,
i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese sostenute, sarà
predisposto dal Tesoriere e sottoposto all'esame del Consiglio
di Amministrazione, previo parere scritto del Collegio dei
Revisori dei Conti. Il bilancio deve essere esposto presso
la sede sociale almeno sìcinque giorni prima dell'Assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 9 primo comma per l'approvazione
finale, con le maggioranze di cui agli articoli 11 e 12.
Con le medesime forme sarà contestualmente predisposto
ed approvato un bilancio preventivo.
Capo
X
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
29
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Rapallo, 31 marzo 1996.
Il Presidente
Fabio Mustorgi
Ugo Bechini,
Notaro
Approvato
con deliberazione della Giunta Regionale Ligure N° 2303
del 12/7/1996
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