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Capo I
ORIGINE E SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE

Art.1
La Pubblica Assistenza Croce Bianca Rapallese, con sede in Rapallo piazza Cile 5, è sorta il primo luglio 1907 per iniziativa dei signori Roberto Croce, avv. Andrea Canessa, Emanuele Vanasco, Giovanni Felugo, Leopoldo Noce, Emilio Viacava, notaio Prospero Antola, avv, Ugo Bontà, dr. Gerolamo Queirolo, dr. Agostino Canessa, Giovanni Queirolo, Luigi Venturini, Andrea Massone, Nicolò Vanessa
Nell'anno 1908 i militi accorsero, con le barelle a mano dell'epoca, a prestare la propria opera a favore delle vittime del terremoto di Messina e nel 1911 l'allora Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, conferì una menzione onorevole all'Associazione.
Nel 1963 l'Associazione, continuando la generosa opera umanitaria, mandò mezzi e militi per il soccorso delle popolazioni colpite dal disastro delle diga del Vajont, inviò soccorsi nel 1966 nelle zone alluvionate di Piove di Sacco e nel 1976 in occasione del terremoto del Friuli. Nel 1994 nella città di Alessandria e nel 1995 nella città di Rapallo partecipò all'opera di soccorso in occasione di eventi alluvionali ed anche in queste circostanze ottenne riconoscimenti ed encomi da parte delle Autorità.
L'Associazione è eretta in Ente Morale con il Decreto di approvazione dello Statuto nell'anno 1967 (DPR 5/9/67 numero 1408); seguì il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale Ligure numero 250 del 9 febbraio 1996.

Art. 2
L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di recare soccorso in tutte le pubbliche calamità e nei privati infortuni, di provvedere alla assistenza ed al trasporto degli infermi e di compiere gratuitamente tutte le opere atte a sollevare l'infermo, l'infortunato, ed il sofferente, senza distinzioni di classi sociali, di religione e di partito.

Art. 3
Per il migliore conseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Ente dovrà mantenersi estraneo ad ogni questione e manifestazione politica.

Art.4
L'Associazione dispone di un patrimonio del valore complessivo di lire 493.922.941, e trae le risorse necessarie all'attuazione dei suoi scopi da:
-contributi degli aderenti;
-contributi di privati;
-contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-contributi di organismi internazionali;
-donazioni e lasciti testamentari;
-rimborsi derivanti da convenzioni;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 5
L'Associazione ha una bandiera, un sigillo ed un distintivo nei quali tutti in campo azzurro, splende una croce bianca affiancata dallo stemma del comune di Rapallo e la iscrizione "P.A. Croce Bianca Rapallese".

 

Capo II
DEI SOCI

Art. 6
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere iscritti all'Istituzione persone di ambo i sessi, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e possiedano i requisiti di moralità e di buona condotta. Sono pure ammessi in qualità di aspiranti soci i giovani sino all'età di 18 anni.

Art. 7 I soci sono divisi nelle seguenti categorie:
Onorari: i soci che abbiano acquisito meriti eccezionali nei riguardi dell'Associazione ovvero Autorità e Personalità che abbiano dimostrato un particolare interessamento verso l'Istituzione.
Effettivi: i soci con l'impegno del servizio attivo. Gli appartenenti a questa categoria che, per la durata del servizio, per le prestazioni rese, ovvero per gli atti di valore, abbiano conseguito particolari benemerenze nei riguardi dell'Istituzione potranno essere insigniti dell'onorificenza "Socio Benemerito" e "Bracciale d'Oro" i cui criteri di assegnazione sono rinviati al Regolamento attuativo.
Sostenitori: coloro che assumono l'impegno di versare alla Istituzione a quota annua fissata per la categoria, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero abbiano fatto, "una tantum" una cospicua oblazione.
Contribuenti: coloro che assumono l'impegno di versare una quota annua più ridotta di quella fissata per i Soci sostenitori; se medici assumono la qualifica di "Socio Sanitario".
L'ammissione ed il riconoscimento della appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate, è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Le quote, la scadenza e le modalità dei pagamenti sono determinate dal Regolamento Attuativo.

Art. 8 Perdono automaticamente la qualità di socio coloro che vengano a trovarsi in uno dei casi previti dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058 e successive modificazioni, eccezione fatta per i falliti.
L'Assemblea dei soci può inoltre radiare dall'albo sociale, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, gli iscritti che senza giustificato motivo no provvedano puntualmente al pagamento delle quote sociali, nonché quando il socio abbia tenuto una condotta incompatibile con le finalità e la natura dell'Ente.

Capo III
DELL'ASSEMBLEA GENERALE

 

Art. 9 Le Assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio dell'esercizio precedente.
Le altre ogni volta che lo richieda un bisogno urgente sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
Art. 10
Le Assemblee sono indette e presiedute dal Presidente dell'Istituzione e in caso di sua assenza o di latro impedimento dal vice-presidente e in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità, dal più anziano di età. Potrà presiedere altro socio solo si proposta del Presidente, approvata dall'Assemblea.

Art. 10
Le Assemblee ordinarie avranno luogo non oltre il mese di marzo di ogni anno.La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo TV private e/o manifesti murali e/o quotidiani locali e/o altri mezzi idonei a garantire la massima partecipazione. L'avviso conterr l'ordinedel giorno, la data ed il luogo della riunione e l'ora della prima e della seconda convocazione, e sarà affisso nella sede sociale.

Art. 11
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in regola col pagamento delle quote sociali. Sono esclusi gli aspiranti soci.

Art. 12
Ogni socio ha diritto ad un voto che può delegare, con atto scritto, ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei oci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello componente il Consiglio di Amministrazione.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 13
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. I processi verbali vengono sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Art. 14
L'Assemblea Generale dei soci delibera le modifiche dello statuto, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, riservando almeno tre posti ai Soci Effettivi (ivi compresi Benemeriti e Bracciali d'Oro) ed almeno tre posti complessivamente a Soci Onorari, Sostenitori e Contribuenti (ivi compresi i Sanitari). Nomina inoltre i compoenti del Consiglio di Disciplina e i Revisori dei conti, che devono essere scelti tra i soci estranei al consiglio di Amministrazione, e che non rivestono altre cariche sociali, ed adotta gli eventuali provvedimenti di radiazione dei soci.


Art. 15

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea Generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione.
Qualora entro un anno il citato limite non sia raggiunto, l'Ente si estingue.

Capo IV
DEL CONSIGIO
D'AMMINISTRAZIONE

 

Art. 16
L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione di quindici membri, eletto dall'Assemblea Generale dei soci. Il Consiglio di Amministrazione elegge un presidente onorario da scegliersi tra i soci distitisi per spiciali meriti, che potrà partecipare ai lavori del Consiglio stessa senza diritto di voto.
Lo stesso Consiglio elegge inoltre tra i suoi componenti:
-un presidente effettivo;
-un vicepresidente;
-un direttore dei servizi;
-un tesoriere;
-un segretario.
Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere sempre riconfermati.

Art. 17
Decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che senza motivo non intervengano a tre sedute consecutive.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio

Capo V
ADUNANZA ED ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 18
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Ha l'obbligo di convocarle quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio.

Art. 19
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti, hanno sempre uogo a voti segreti quando si tratti di questione concernenti persone.
A parità di voti la proposta si intende respinta.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che in una determinata questione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello dell'ente deve darne notizia al consiglio e deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.

Art. 20
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Consigliere segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.
Quando qualcuno degli interventi si allontana o ricusa di firmare, ne è fatta menzione.

Art. 21
Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Istituzione, soprintende al suo regolare funzionamento e delibera i regolamenti, promuove, quando occorra la modificazione dello statuto, nomina, sospende e licenzia gli impiegati o salariati; delibera in genere si tutti gli affari che interessano l'Ente, che non siano devoluti alla competenza dell'Assemblea.

Capo VI
ATTRIBUZIONI
DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 22
Il Presidente dell'Istituzione ne è il legale rappresentante in tutti gli atti amministrativi, contrattuali e giudiziali; cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci e dal consiglio di Amministrazione e può sospendere in caso di urgenza i soci che siano incorsi in gravi mancanze disciplinari. Tale provvedimento dovrà essere confermato entro trenta giorni dal Consiglio di Disciplina.
In caso di urgenza, adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'Ente, salvo a riferire al Consiglio, in adunanza da convocarsi nel più breve tempo, e comunque entro trenta giorni; laddove il Consiglio non ratifichi detti provvedimenti, essi perderanno retroattivamente efficacia, salvi i diritti dei terzi.

Art. 23
Il Vicepresidente ha l'incarico di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in casi di irreperibilità o altro impedimento; nei confronti dei terzi l'agire del Vicepresidente è sufficiente attestazione dell'impedimento o dell'irreperibilità.

Capo VII
DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24
I revisori dei conti in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, durano in carica quattro anni e possono sempre essere confermati nell'incarico.

Art. 25
I revisori dei conti esprimono collegialment il proprio parere sulla forma e contenuto dei bilanci, esaminando periodicamente i libri contabili ed eseguendo frequenti riscontri di cassa; intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti i bilanci stessi.

Capo VIII
CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Art. 26
Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci ed è presieduto dal socio che ha riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio di Disciplina giudica su tutte le questioni inerenti al comportamento dei scoi sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e può infliggere le seguenti sanzioni:
1) semplice ammonimento;
2) sospensione da quindici giorni a sei mesi;
3) sospensione da sei mesi a due anni.
Delibera a voti palesi, sentiti l'incolpato e i testimoni e presa visione dei documenti relativi alla mancanza. Quando ne ricorrono i presupposti propone all'Assemblea la radiazione.

Capo IX
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27
Tutte le cariche associative sono gratuite; è pure gratuita l'attività prestata dai Soci i quali non possono essere retribuiti in alcun modo, neppure dal beneficiario dell'intervento.
La pianta organica, i sistemi di nomina, i diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento Organico.
Sono pure materia di disposizioni regolamentari: le norme generali per l'esecuzione dei pagamenti; il sistema di nomina delle Commissioni per mandati speciali come feste di beneficenza e premiazioni dei soci; la disciplina interna; la assegnazione dei punti di merito e dei premi per i servizi prestati dai soci e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Istituzione.

Art. 28
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.
Il bilancio consuntivo, che si compone di situazione patrimoniale e conto economico,. E dal quale dovranno risulare i beni dell'Ente, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese sostenute, sarà predisposto dal Tesoriere e sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, previo parere scritto del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio deve essere esposto presso la sede sociale almeno sìcinque giorni prima dell'Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 9 primo comma per l'approvazione finale, con le maggioranze di cui agli articoli 11 e 12.
Con le medesime forme sarà contestualmente predisposto ed approvato un bilancio preventivo.

Capo X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Rapallo, 31 marzo 1996.
Il Presidente
Fabio Mustorgi

Ugo Bechini, Notaro

Approvato con deliberazione della Giunta Regionale Ligure N° 2303 del 12/7/1996


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